Art. 5.

      1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nonché gli articoli 30-ter e 50-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotti dai commi 1 e 5 dell'articolo 7 della citata legge n. 251 del 2005, sono abrogati.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 81, 99, 157, 158, 159, 160 e 161 del codice penale, 47-ter e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 656 e 671 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
      3. Le pene irrogate con sentenza definitiva in misura aumentata in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono corrispondentemente ridotte, dal giudice dell'esecuzione, alla misura di quelle che sarebbero state comminate in base alla disciplina applicabile ai sensi del comma 2.